IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Vista  l'istanza  di  giudizio  abbreviato,  avanzata da Intropido
 Ennio ed il dissenso manifestato dal p.m.;
    Ritenuto    di    dover    sollevare    d'ufficio   questione   di
 costituzionalita' degli artt. 247  d.lgs.  n.  271/1989  e  438,  del
 c.p.p.,  in  riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 24, secondo
 comma, della Costituzione;
                             O S S E R V A
    Il  regime  di  cui  agli  artt.  247 d.lgs. n. 271/1989 e 438 del
 c.p.p.  subordina  l'adozione  del  rito  abbreviato   su   richiesta
 dell'imputato  al  consenso  del  p.m. Dal dissenso oggi espresso dal
 rappresentante dell'accusa discende la rilevanza della questione  che
 di  seguito  si  espone,  ai  fini  del  presente giudizio, potendosi
 comunque decidere allo stato degli atti;
    Ritenuto,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
 che la mancanza del consenso del rappresentante  dell'accusa  incide,
 oltre  che  sulla  scelta  del rito, anche sulla misura della pena da
 infliggere, in caso di condanna dell'imputato;
    Ritenuto   che  l'art.  101,  secondo  comma,  della  Costituzione
 stabilisce che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", sicche'
 la  determinazione  della  pena  non  puo'  essere condizionata dalla
 espressione di volonta' di alcuna, tantomeno di una parte processuale
 quale e' il p.m.;
    Rilevato  che quello in esame e' l'unico caso, in tutto il diritto
 penale sostanziale e processuale, in cui la determinazione della pena
 e' condizionato dalla espressione di volonta' di una parte (invero la
 richiesta di applicazione della pena  ex  art.  444  del  c.p.p.,  in
 assenza  del  consenso del p.m., produce un diverso iter processuale,
 ma non influenza la determinazione  della  pena  stessa,  poiche'  il
 giudice,  in  sede di decisione, puo' vautare se il dissenso del p.m.
 sia o meno giustificato e, conseguentemente, puo' applicare  la  pena
 richiesta dall'imputato);
    Ritenuto  che  il  sistema  sopra  delineato,  sottraendo  in modo
 definitivo alla valutazione del giudice la  richiesta  dell'imputato,
 in  caso  di  dissenso  del p.m., viola altresi' il diritto di difesa
 dell'imputato, che l'art. 24  della  Costituzione  assicura  in  ogni
 stato e grado del procedimento.